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Tratto da Handicap & Scuola, n° 93,
Settembre-Ottobre 2000 |
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LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
DEL TRIBUNALE DI MILANO, DR. MARASCO, N. 2581 DEL 27/09/1999 |
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TESTO ORIGINALE |
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Il Giudice del
Tribunale di Milano, dr. Marasco, in funzione di Giudice del
lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa
iscritta al n. 2155/99 R.G. promossa da Lafortezza Michele
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Pagliarello che lo
rappresenta e difende con procura a margine del ricorso
contro Poste Italiane S.p.A. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Polio che rappresenta e difende l'ente con procura in atti. |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO |
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Con ricorso
depositato in data 08/04/1999 Michele Lafortezza, dipendente
delle Poste Italiane Spa presso l' Ufficio "Milano Isola"
della Filiale di Milano, ha dedotto di avere negli anni dal
1994 al 1997 usufruito dei permessi retribuiti giornalieri e
mensili spettantigli, ai sensi dell' art. 33 della legge
1992 n. 104, come lavoratore in stato di grave handicap, che
per gli anni 1996 e 1997 non gli era stata riconosciuta la
incidenza dei permessi retribuiti per la maturazione dei
giorni di ferie e per la quantificazione della tredicesima
mensilità. Chiedeva il ricorrente la condanna delle Poste
Italiane S.p.A. alla restituzione della somma di lire
395.000, o di quella diversa dovuta per legge, pari alla
decurtazione effettuata, e che gli fosse riconosciuto il
diritto ad usufruire di sei giorni di ferie che
illegittimamente non erano stati concessi. Instauratosi il
contraddittorio, si costituiva Poste Italiane Spa,
contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo il
rigetto. Nel corso del giudizio veniva autorizzato il
deposito di note e , all' udienza del 27/07/1999, il giudice
pronunciava la sentenza con lettura del dispositivo. |
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MOTIVI DELLA DECISIONE |
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Il ricorso è
fondato. Ai sensi dell' art. 33 comma 6 legge 1992 n. 104 la
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire dei permessi previsti dal comma 2, ossia di
due ore di permesso giornaliero retribuito, e dal comma 3 di
tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera
continuativa. Tale normativa di tutela è richiamata nel CCNL
26/11/1994 che nell' art. 22 prevede il riconoscimento delle
agevolazioni di cui agli art. 21 e 33 comma 3 possono essere
fruiti anche in forma frazionata. Nel caso in esame, è stato
confermato dalla società che il ricorrente ha usufruito di
tre giorni di permesso mensili ex art. 33 commi 6 e 3 legge
1992 n. 104 che gli sono stati riconosciuti 29 giorni di
ferie per ogni anno, tre in meno rispetto ai 32 previsti per
contratto, e gli sono stati trattenuti, in fase di
conguaglio, gli importi di lire 188.639 per la tredicesima
relativa all'anno 1996 e di lire 197.525 per la tredicesima
relativa all'anno 1997. Secondo la parte convenuta, i
permessi mensili di cui al comma 3 dell' art. 33 della legge
1992 n. 104 non sono, a differenza dei permessi previsti
dall' art. 33 comma 2, permessi retribuiti e non possono,
quindi, essere computati ai fini della tredicesima mensilità
e della maturazione delle ferie. Il trattamento applicato al
ricorrente, inoltre, era conforme alle istruzioni indicate
nella nota del febbraio 1995, proveniente dall' Area
Personale ed Organizzazione, nella quale con riferimento ai
permessi di due ore giornaliere e quelli di tre giorni
mensili, non assoggettabili alla disciplina del recupero,
veniva precisato che tali permessi sono computati nella
anzianità di servizio ma incidono negativamente sulle ferie
e sulla tredicesima mensilità, limitandone rispettivamente
la durata e l' importo. Si rileva che, a parte l'
incongruenza del richiamo alla menzionata circolare, che
apoditticamente assimila ai fini della incidenza negativa su
ferie e tredicesima sia i permessi orari che giornalieri (
per i quali nella memoria della società è delineato un
diverso regime), non ha alcun fondamento la giustificazione
addotta dalle Poste Italiane S.p.a. della incidenza negativa
dei permessi perché si tratta di permessi non retribuiti. E'
sufficiente osservare che risulta dai prospetti delle
retribuzioni, relative ai mesi di marzo, aprile e magio
1999, che per i tre giorni di permessi mensili concessi al
ricorrente non è stata effettuata alcuna trattenuta. Si
rileva, inoltre, che la difesa trascura il regime normativo
che prevede, a seguito della disposizione di natura
interpretativa dettata dal DL 27/08/1993 n. 324, convertito
nella legge 27/10/1993 n. 423, che le parole "hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile" dell' art. 33 comma 3
legge 1992 n. 104 devono interpretarsi nel senso che il
permesso mensile deve comunque essere retribuito. Né può
ritenersi ( ma la parte convenuta non ha posto tale
questione, accennata nel corso in via di anticipata
confutazione di ogni possibile obiezione) che la incidenza
negativa dei permessi sia ricollegabile all' art. 7 legge
1971 n. 1204, richiamato dall' art. 33 comma 4 legge 1992 n.
104, e che stabilisce per i periodi di assenza della
lavoratrice madre, successivi al periodo di astensione
obbligatoria o per malattia del bambino, che "i periodi di
assenza sono computati nell' anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia". Tale limitazione non
può che riferirsi alle sole ipotesi del permesso al genitore
di figlio minore portatore di handicap, stante il richiamo
dell' art. 33 comma 4 alle ipotesi precedenti, dove non è
fatta menzione al lavoratore maggiorenne portatore di
handicap, e considerato il testo della disposizione, che
riguarda appunto i permessi che si cumulano a quelli
previsti dall' art. 7 legge 1971 n. 1204. Ne deriva, in
assenza di limiti legali, che il carattere retributivo del
permesso non pregiudica la piena maturazione della
tredicesima mensilità. Le medesime considerazioni valgono
per il trattamento per le ferie, laddove l' assenza
retributiva non determina una diminuzione delle ferie
spettanti. Una diversa conclusione è, inoltre, in palese
contrasto con gli obiettivi, posti dalla legge 1992 n. 104,
di tutela e di recupero sociale e di integrazione
professionale della persona portatrice di handicap, laddove,
rispetto ad assenze finalizzate a rendere compatibile lo
sforzo lavorativo con la situazione personale di grave
minorazione del lavoratore oltre che al recupero delle
necessarie energie, sarebbe affatto incongruo ritenere che
tale beneficio possa comportare, per altra via, il
sacrificio del diritto al riposo del lavoratore attraverso
la diminuzione delle ferie spettanti. Per i rilievi svolti,
va ritenuto il diritto del ricorrente alla maturazione della
tredicesima mensilità ed alle ferie senza alcuna
decurtazione per effetto dei permessi usufruiti ai sensi
dell' art. 33 comma 6 legge 1992 n. 104, con la restituzione
dell' importo di lire 395.000 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al
saldo ed il diritto di usufruire di sei giorni di ferie per
gli anni 1996 e 1997. Per il principio della soccombenza, le
spese liquidate come in dispositivo sono poste a carico
delle Poste Italiane S.p.A. |
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P.Q.M. |
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dichiarato che i permessi di cui all'
art. 33 comma 6 legge 1992 n. 104 oggetto della domanda non
comportano decurtazione dell' importo della tredicesima
mensilità e non riducono il periodo di ferie, condanna le
Poste Italiane S.p.a. al pagamento a favore del ricorrente
dell' importo di lire 395.000 trattenutegli per le causali
in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a
consentire al ricorrente di fruire di sei giorni di ferie
per gli anni 1996 e 1997. Condanna la parte convenuta alla
rifusione delle spese liquidate in lire 1.300.000 oltre IVA
e CPA. |
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Milano, 27/09/1999 |
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Il Giudice: Marasco |
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MODIFICHE E MIGLIORAMENTI
INTRODOTTI ALL' ART. 33 DELLA LEGGE QUADRO SULL' HANDICAP
DALLA RECENTE LEGGE N. 53 DELL' 08/03/2000 ( "CONGEDI
PARENTALI") |
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La legge 53 indica
nel titolo i vasti argomenti che affronta: "Disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città". In particolare, vi sono delle
modifiche riguardanti l' art. 33 della legge 104/92,
contenute negli articoli 19 e 20. Vediamole: |
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al comma 3,
dopo le parole "permesso mensile" sono inserite le
seguenti, "coperti da contribuzione figurativa". Si vuol
far intendere che d' ora in poi questi permessi sono
coperti anche dai contributi figurativi, utili per il
raggiungimento della pensione. Sorge una considerazione:
questi permessi erano retribuiti anche prima, quindi
erano già coperti dai contributi figurativi, e la
modifica introdotta è solo un vantaggio per le aziende!
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al comma 5, le
parole "con lui convivente" sono soppresse. Significa
che anche se la persona, che assiste, non è convivente
ha diritto "... a scegliere la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in
altra sede senza il suo consenso" art. 33, tale diritto
è esplicitato dall' art. 20 della nuova legge in cui si
sancisce anche il dritto ai tre giorni di permesso
mensile alla persona non convivente, appunto, che
assiste la persona in situazione di gravità, nonché
qualora uno dei genitori non lavori, l' altro ha
ugualmente i diritti sopra citati;
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al comma 6,
dopo le parole "può usufruire" è inserita la seguente,
"alternativamente". Anziché rendere più chiara la
disposizione del comma 6, dopo diverse circolari
contrastanti e alcune sentenze in merito, il legislatore
con questa aggiunta rischia di confondere l'
interpretazione. Nella lingua italiana, il termine
"alternativamente" non ha un significato univoco:
infatti significa sia "al posto di......", sia "in modo
alternato". Nel primo caso dimezza un diritto
precedente, mentre nel secondo caso no, poiché permette
l' utilizzo delle due possibilità. Il diritto di
usufruire sia delle due ore giornaliere, sia dei tre
giorni mensili è sancito non solo dalla legge ma anche
da giudizi e sentenze, una delle quali mi riguarda
direttamente. Infatti la sentenza n. 2581 ribadisce che
il lavoratore handicappato, in situazione di gravità, ha
diritto ad entrambi i permessi. Va sottolineato che
negli atti della causa era stata depositata dal mio
legale anche la circolare INPS n. 37/99, la quale
obbligava la scelta tra i due tipi di permesso. Questa
interpretazione il Giudice l' ha giustamente ignorata
per i motivi contenuti nella sentenza. Quindi
"alternativamente" potrebbe essere usato da parte delle
aziende anche in modo restrittivo e di conseguenza
peggiorativo!
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CONCLUDO CON UNA RIFLESSIONE |
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Il comma 6 art.
33 testuale, "........dei permessi di cui ai commi 2 e
3", non scrive ai commi 2 o 3! Quindi "alternativamente"
non può stravolgere il concetto.
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Perché tanta
ottusità, se è vero che noi abbiamo diritto a due ore al
giorno, vista anche la circolare del Ministero del
Lavoro n. 211/96 che recita: "... il lavoratore che
lavora 8 ore ( ad esempio ) con 22 giorni lavorativi nel
mese, ha diritto a 44 ore di permesso al mese. Qualora
abbia già fruito di tre permessi mensili ( 24 ore ) può
chiedere anche 20 ore di permesso da fruire in ragione
di due ore massime giornaliere". E' chiaro che questa
interpretazione, autorevole, fa capire che il cumulo dei
due tipi di beneficio non aumenta il totale delle ore, a
cui si ha diritto in virtù delle due ore
giornaliere..... Quindi lo Stato e le aziende che
vogliono imporre il modo
dell' utilizzo dei benefici
obbligano, di fatto il lavoratore a limitarsi nella
fruizione di un diritto sancito da una legge per
favorire l' autonomia e l'integrazione sociale della
persona.
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LEGGE 08/03/2000 N. 53, CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19 - Permessi per l' assistenza a portatori di handicap |
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All' articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modifiche:
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al comma 3,
dopo le parole: "permesso
mensile" sono inserite le
seguenti: "coperti da
contribuzione figurativa";
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al comma 5, le
parole " ,con lui
convivente, "sono
soppresse;
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al comma 6,
dopo le parole: "può
usufruire" è inserita la
seguente :
"alternativamente".
art. 20 -
Estensione delle agevolazioni per l' assistenza a portatori
di handicap. |
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Le disposizioni
dell' articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall' articolo 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l' altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente. |
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